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Ascensori condominiali: quali sono le pratiche a norma di legge?
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Ascensori condominiali: quali sono le pratiche a norma di legge?

Installazione e manutenzione degli ascensori: cosa dice la legge?

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Nel momento di acquisto di un appartamento, una delle prime cose che vengono prese in considerazione durante la scelta, riguarda l'inclusione o meno di un ascensore. Soprattutto per le nuove costruzioni a più piani, infatti, l'ascensore si è trasformato in una vera e propria comodità dalla quale è molto difficile prescindere.
Nonostante ciò, con l'approvazione della Legge di bilancio 2021, l'installazione degli ascensori all'interno degli stabili è una spesa che rientra tra gli interventi del superbonus 110%. Tale installazione o ristrutturazione, però, deve seguire determinate condizioni che rendano l'ascensore adatto ai diversamente abili.

Qualora si decida di installare l'ascensore, è importante tener bene a mente determinati parametri, affinché sia a norma di legge.
Il primo dettaglio sul quale è bene soffermarsi, riguarda la dimensione del vano ascensore, che deve rispettare le norme approvate, per rendere agevole la vita dei disabili. A tal proposito, secondo il D.P.R. 503 del 24 luglio 1996, gli ascensori a norma devono possedere:

  • una capienza minima di 4 persone con portata di 350kg (per i nuovi edifici la norma prevede una capienza di 6 persone e 480 kg di portata);
  • una fossa di 1500 mm;
  • illuminazione 750 mm (800 mm per gli edifici di nuova generazione);
  • testata extracorsa di 3500 mm;
  • vano interno di 1400 x 1600 mm (1500 x 1700 mm per gli edifici di nuova costruzione);
  • adeguata ventilazione;
  • cabina di 800 x 1200 mm. (950 x 1300 mm per gli edifici di nuova costruzione).

In seguito all'approvazione del D.P.R. n 162 del 30 aprile 1999 e successive modifiche, affinché un ascensore sia a norma deve rispettare le seguenti condizioni:

  • possedere dispositivi di bloccaggio per porte e regolatore di velocità;
  • possedere regolatore di movimenti che impedisca anche la repentina caduta;
  • sicurezza funi e dispositivo per ammortizzare;
  • possedere dispositivi di emergenza per comunicare con l'esterno in caso di bisogno e uno che blocchi eventuali sovraccarichi di corrente.

L'Arpa e l'Asl sono i due organismi che verificano la messa a norma dell'ascensore. A tal proposito, è importante sottolineare che, oltre le suddette regole da tenere ben a mente, l'ascensore deve obbligatoriamente possedere dei rivestimenti per pareti ignifughe.

 

Manutenzione dell'ascensore condominiale: ogni quanto è necessaria e a chi spetta?

Possedere un ascensore all'interno dell'edificio è un vantaggio che prevede anche delle responsabilità riguardanti la sicurezza dei condomini. A tal proposito è bene specificare che, la manutenzione ordinaria dell'ascensore è obbligatoria e, secondo il DPR. n 162/99 deve essere effettuata semestralmente da personale qualificato, mentre le ispezioni hanno cadenza biennale.

La manutenzione straordinaria dell'ascensore, invece, è regolata dall'art. 2 lett d) D.M. n. 37/08 e comprende tutti gli interventi effettuati al di fuori del normale uso, come la sostituzione di componenti.

Le spese di manutenzione, inoltre, sono divise tra i condomini, compresi i residenti dei primi piani. Per conoscere le percentuali di apporto nella spesa di ogni condomino, è necessario rifarsi al valore millesimale, in modo tale da ripartire le spese di manutenzione dell'ascensore in parti proporzionali.
 

 

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