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Tutto ciò che c'è da sapere sulla plusvalenza immobiliare
Secondo il “Testo Unico Delle Imposte sui Redditi” (TIUR) con riferimento agli artt. 67 e 68, la vendita di un immobile è soggetta a tassazione qualora avvenga entro i 5 anni dall’acquisto e nel caso in cui non sia stata utilizzata come prima casa. In tal caso, si parla di plusvalenza immobiliare in riferimento alla differenza positiva tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, quest’ultimo aumentato dei costi detraibili.
Oltre al suddetto caso, la plusvalenza immobiliare deve essere pagata anche se la casa che si ha intenzione di vendere è definita come seconda abitazione, purché sia venduta sempre prima dei 5 anni d’acquisto, anche qualora sia stata donata. In quest’ultimo caso, fa fede la data d’acquisto del donante.
Pagare la plusvalenza immobiliare è molto semplice. Basterà introdurla come voce all’interno dell IRPEF oppure pagarla direttamente al Notaio durante la vendita. In quest’ultimo caso, si tratterà di un’imposta fissa del 26%, mentre nel primo caso, è necessario sapere che varia in base al tuo reddito partendo dal 23% per i redditi fino ai 15.000€, fino ad arrivare al 43%, per i redditi al di sopra dei 50.000€.
Secondo l’art. 67 comma 1 del TIURL, l’opzione relativa al pagamento dell’imposta fissa del 26% direttamente dal Notaio non sarà possibile portarla a termine qualora la vendita avvenga all’interno di un’attività professionale, società o in qualità di lavoratore dipendente.
Per calcolare la plusvalenza immobiliare è necessario tener presente alcuni fattori quali: le spese detraibili, il prezzo di rivendita e il costo d’acquisto. Scendendo maggiormente nei particolari, per spese detraibili si intende tutte quelle documentabili e che abbiano a che vedere con l’imposta di registro, la provvigione dell’agenzia e del Notaio, costi per portare a termine l’ipoteca o trascrizioni, spese straordinarie e di ristrutturazione solo atte all’aumentarne il valore.
Una volta reperiti tutti i suddetti eventuali documenti, la formula di calcolo è la seguente: plusvalenza immobiliare= prezzo di rivendita - (costo di acquisto + spese detraibili).
Si è esenti da plusvalenza immobiliare qualora l’appartamento sia stato donato o ereditato (ammesso e concesso che non si tratti di una proprietà su terreno edificabile). Inoltre, è bene sottolineare anche che, nel caso in cui la vendita avvenga dopo i 5 anni dall’acquisto o si tratti di un’abitazione principale per almeno il 50% del periodo di proprietà, la plusvalenza non deve essere pagata.
È possibile dimostrare che la casa oggetto di plusvalenza immobiliare sia stata utilizzata come abitazione principale nel caso in cui si sia in possesso di un certificato di residenza o bollette che attestino la domiciliazione.
Il pagamento della plusvalenza immobiliare è contemplato anche qualora si debba vendere una casa in costruzione prima dei 5 anni dalla fine dei lavori.
Vale lo stesso principio dei 5 anni anche per i terreni agricoli ed edificabili. Inoltre, è bene considerare che la plusvalenza immobiliare deve essere pagata anche nella cessione di cubatura e di natura transattiva.