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Cosa prevede il Decreto Sostegni-bis circa le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione?
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Cosa prevede il Decreto Sostegni-bis circa le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione?

Tutto ciò che c’è da sapere sulle agevolazioni previste dall’art. 64 per l’acquisto di una casa

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L’approvazione del Decreto Sostegni-bis riunisce tutte le misure prese dallo Stato per far fronte alla crisi da COVID-19 e gli interventi a sostegno dei cittadini. All’interno di tale Decreto, vi sono incluse anche le agevolazioni e le esenzioni in vari settori.

A tal proposito, l’art. 64 disciplina tutte le “Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” e garantisce un sistema per poter usufruire delle agevolazioni ed esenzioni in materia.

 

In cosa consiste l’agevolazione in favore dell'acquisto della casa di abitazione?

 

Scendendo nello specifico, l’art. 64 prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della casa, incluse le esenzioni per l’imposta ipotecaria, catastale (prevedendo uno sconto di 50€ cada una, includendo le esenzioni di tasse, tributi speciali e bollo) e di registro (prevedendo uno sconto del 2% con il minimo di 1.000€), purché siano contratti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Tra le agevolazioni ed esenzioni stipulate dall’art. 64 sono anche inclusi gli atti traslativi, come quelli che prevedono il passaggio della nuda proprietà, usufrutto, e uso dell’immobile.

 

Chi può accedere alle agevolazioni previste dall’art. 64?

 

Possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 64 del Decreto Sostegni-bis tutti i cittadini minori di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, che abbiano stipulato un atto d’acquisto di una prima casa, rispettando le date di contratto previamente indicate.

Inoltre, è indispensabile che gli immobili, oggetto di tale atto, non siano appartenenti alle seguenti categorie catastali

  • A/1 (Immobili di tipo signorile); 
  • A/8 (Ville) 
  • A/9 (Castelli, palazzi riconosciuti come beni artistici o storici).

È bene sottolineare, inoltre, che i minori di 36 anni i quali rispettino i suddetti requisiti, possono anche usufruire di una diminuzione dell’IRPEF delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, purché facciano riferimento alla data successiva all’acquisizione del credito. 

Infine, è importante sapere che, in riferimento all’art.64 del Decreto Sostegni-bis in materia di atti traslativi a titolo oneroso, non sono contemplati i contratti preliminari. A tal proposito, la tassazione di quest’ultimi resta invariata.
 

 

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